La modifica alle norme di attuazione riguarda tre aspetti principali: innanzitutto vengono chiarite le regole sulle distanze tra edifici, specificando che balconi fino a 1,5 metri e sporgenze chiuse fino a 1 metro, se esistenti al 19 maggio 2015 e non superiori a un terzo della larghezza della facciata, non vengono computati nel calcolo delle distanze. In secondo luogo, il requisito dello strato minimo di terra vegetale di 60 cm per le aree verdi viene esteso a tutte le zone, non solo a quelle residenziali, purché vi siano costruzioni interrate. Infine, viene eliminato il limite massimo di 10 m² per i chioschi, ora disciplinato dal regolamento sul commercio su aree pubbliche. Le modifiche mirano a rendere più chiara e agevole l’applicazione delle norme e apportano vantaggi ambientali grazie alla nuova disciplina sulle aree verdi.