• Il/La richiedente deve presentare la segnalazione almeno 5 giorni prima dell'evento che desidera organizzare;
• Il/La richiedente è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 nel caso di segnalazioni mendaci e che nel caso in cui l’amministrazione riscontri la mancanza dei requisiti o dei presupposti viene inibita la prosecuzione dell’evento;
• Ai sensi della legge n. 17 del 22 ottobre 1993, l'amministrazione competente, nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, adotta, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, i necessari provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi della stessa;
• Si applica la disciplina normativa prevista in materia di pubbliche manifestazioni e segnalazione certificata di inizio attività.
Ai sensi dell'art. 14-bis del Regolamento di Polizia Urbana, occorre precisare che:
• Gli spettacoli soggetti a SCIA, quali concerti e DJ-set, non possono superare un livello massimo di pressione sonora pari a 85 dB(A), misurato presso la facciata dell'edificio residenziale maggiormente esposto;
• Tra la conclusione di un evento con amplificazione elettroacustica e l'inizio del successivo, qualora si svolgano nel raggio di 100 metri, devono intercorrere almeno due giorni consecutivi. Tale previsione non si applica agli eventi svolti nelle giornate di venerdì, sabato e prefestive nel periodo tra il 1° giugno e il 30 settembre;
• Dopo le ore 23:00, dal 1° ottobre al 31 maggio, e dopo le ore 23:30, dal 1° giugno al 30 settembre, la musica all'interno dei locali è consentita solo con porte e finestre chiuse.