L'abuso edilizio è dato dalla realizzazione di opere senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo, laddove previsto, o in difformità dallo stesso. L'abuso edilizio costituisce un illecito amministrativo e penale (art.81-83 della legge urbanistica provinciale n. 13 del 1997).
Al sindaco compete la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, per assicurare che l'utilizzo del territorio avvenga nel rispetto dei titoli abilitativi formatisi. Il sindaco autorizza il personale competente ad accedere in ogni punto del territorio comunale per gli accertamenti del caso.
Sanzioni
In base a tali accertamenti, il procedimento avviato di contestazione di un abuso viene archiviato, nel caso che non si riscontrino gli estremi di un illecito, oppure viene proseguito con l'emanazione dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e segnalazione dell'abuso accertato alla Procura della Repubblica.
Quando l'ordinanza di ripristino non viene ottemperata entro i termini prescritti, il Comune interviene tramite la demolizione d'ufficio delle opere abusive a spese dei responsabili dell'abuso (art. 80 c.5, art. 81 c.3, art. 95, L.U.P. 13/1997) e l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio del comune (art. 81 c.1, L.U.P. 13/1997).
Interventi di ripristino
Le opere abusive possono venire regolarizzate a posteriori solo se conformi, alla pari delle opere per le quali si acquisisce regolarmente il titolo abilitativo prima della loro esecuzione, agli strumenti urbanistici. La regolarizzazione a posteriori è tuttavia soggetta a una sanzione, di diversa entità a seconda dei casi.
L'ufficio preposto garantisce la partecipazione del cittadino al procedimento nelle forme previste dalla legge, ammettendo lo stesso alla consultazione degli atti e prevedendo termini per la consegna di memorie o istanze.
Vedi anche: legge urbanistica provinciale 13/1997, articoli 80-106