Attestazione di copia conforme all'originale
L'autenticazione di una fotocopia consiste nell'attestazione di conformità con l'originale, scritta alla fine di una copia, da parte del pubblico ufficiale autorizzato. Oltre alla firma per esteso e al timbro dell'ufficio (apposti in calce se possibile, altrimenti sul retro), se la copia è formata da più fogli ciascuno di essi deve contenere la firma del medesimo pubblico ufficiale. Essa consente di presentare la copia di un documento al posto dell'originale.
È possibile ottenere la copia conforme sia di un atto pubblico (ossia che ha un unico originale depositato presso il pubblico ufficiale che l'ha formato o ricevuto), sia di un atto privato, cioè di atti di natura negoziale, di contratti, di promesse unilaterali, di statuti ed atti costitutivi di associazioni e circoli privati, da esibire talvolta per esclusive finalità di tipo privato.
Può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento originale o presso il quale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere, oppure da un funzionario incaricato dal Sindaco (presso l'URP e l'Ufficio Anagrafe del Comune), previa esibizione dell'originale dall'interessato.
La fotocopia autenticata non ha scadenza. Per ottenerla occorre portare con sé un documento d'identità.